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Regio decreto 1354/1941

Art. 8 — Trattandosi di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, puo' essere pres…

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Art. 8. Trattandosi di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, puo' essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, di cui ai precedenti articoli, una tavola con su fissato il campione del prodotto, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica in ispecie ai modelli relativi ad esempio ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati.

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