Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1354/1941Art. 76
Regio decreto 1354/1941

Art. 76 — Art. 78 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/76parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 76. (Art. 78 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La Commissione dei ricorsi, di cui all'alt. 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' assistita da una Segreteria, i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti la Segreteria anzidetta debbono essere scelti fra gli stessi funzionari dell'Ufficio centrale dei brevetti, di gruppo A e di grado non superiore al settimo, ne' inferiore al nono.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 75 Art. 77 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.