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Regio decreto 1354/1941

Art. 73 — Art. 75 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/73parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 73. (Art. 75 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). L'aggiudicatario del brevetto ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul brevetto stesso, depositando, presso l'Ufficio centrale dei brevetti, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme, di cui al precedente art. 63, per la cancellazione delle trascrizioni.

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