Regio decreto 1354/1941
Art. 57 — Art. 59 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 57. (Art. 59 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La domanda di trascrizione di un atto, o di una sentenza, relativa a brevetti per modelli industriali, corrispondente ad atti o sentenze riguardanti i brevetti per invenzioni industriali, di cui all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo. La domanda deve contenere: 1) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia; 2) il cognome e nome del titolare del brevetto e l'indicazione del numero e della data del brevetto stesso; 3) la data e la natura del titolo che s'intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto; 4) la indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere. Le domande, di cui ai precedenti comma, devono essere depositate all'Ufficio centrale dei brevetti, che ne redige verbale indicando il giorno e l'ora di presentazione.
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