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Regio decreto 1354/1941

Art. 55 — , (Art

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/55parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 55, (Art. 57 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). L'arbitro unico, o il Collegio arbitrale, stabilisce la sede dell'arbitrato, dove le parti debbono eleggere domicilio, e determina le norme di procedura e di funzionamento, ai sensi del Codice di procedura civile. Qualsiasi mezzo istruttorio e' disposto con ordinanza, anche nel disaccordo delle parti, e puo' essere altresi' ordinato d'ufficio. Nel caso di giudizio collegiale, puo' essere delegata l'esecuzione del mezzo istruttorio anche ad uno solo dei componenti, che ne determina le modalita'. Al procedimento arbitrale, per quanto non previsto nell'art. 63 e seguenti del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, o nel presente regolamento, si applicano le norme del Codice di procedura civile relative al compromesso.

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