Regio decreto 1354/1941
Art. 51 — Art. 53 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 51. (Art. 53 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Il decreto di espropriazione e quello per l'uso del modello, e' dal Ministero espropriante, trasmesso in copia all'Ufficio centrale dei brevetti e notificato, nelle forme di legge, agli interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione passano all'Amministrazione espropriante, che ha, senz'altro, facolta' di valersi del modello, e all'Amministrazione stessa passa, anche l'eventuale onere del pagamento della rata di tassa pel secondo biennio, prescritta per mantenere in vigore il brevetto. Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di uso, e di quelli delle successive modificazioni e revoche, l'Ufficio pubblica notizia nel Bollettino e fa annotazione nel registro dei brevetti, o, se il brevetto non e' stato ancora concesso, nel registro delle domande.
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