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Regio decreto 1354/1941

Art. 35 — Art. 37 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/35parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 35. (Art. 37 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). I versamenti delle tasse prescritte, ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati mediante vaglia postale, con lo speciale modello, per tasse e concessioni governative, intestato al procuratore del Registro (modello 1/H). I vaglia debbono risultare emessi, specificatamente, a favore del procuratore del Registro di Roma, e, salvo il caso che ne sia prescritto il deposito, debbono essere spediti, con raccomandata postale, entro cinque giorni dall'emissione, all'Ufficio centrale dei brevetti.

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