Regio decreto 1354/1941
Art. 22 — Art. 19 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 22. (Art. 19 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Quando si rivendichi la priorita' per divulgazione del modello in atti di accademie scientifiche, oppure di societa', istituti o enti scientifici, a norma dell'art. 17 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, alla domanda di brevetto deve unirsi un certificato, nella carta bollata prescritta, dal quale risulti la data della pubblicazione degli atti contenenti la riproduzione grafica e l'eventuale descrizione del modello stesso.
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