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Regio decreto 1354/1941

Art. 20 — Art. 17 del regol. approvato con Il. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/20parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 20. (Art. 17 del regol. approvato con Il. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Trascorso lo speciale termine, stabilito per le esposizioni in uno Stato estero dal secondo comma dell'art. 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, rimane pur sempre salva la facolta' di rivendicare, agli effetti della priorita', la data di deposito della domanda di brevetto fatta all'estero.

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