Regio decreto 1354/1941
Art. 20 — Art. 17 del regol. approvato con Il. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 20. (Art. 17 del regol. approvato con Il. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Trascorso lo speciale termine, stabilito per le esposizioni in uno Stato estero dal secondo comma dell'art. 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, rimane pur sempre salva la facolta' di rivendicare, agli effetti della priorita', la data di deposito della domanda di brevetto fatta all'estero.
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