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Regio decreto 1354/1941

Art. 18 — Art. 15 del regol. approvato con decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/18parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 18. (Art. 15 del regol. approvato con decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Quando all'estero siano state depositate separate domande, sotto date diverse, per determinati modelli dei quali si voglia rivendicare il diritto di priorita', per ognuna di esse, ancorche' i modelli costituiscano un tutto o una serie omogenea ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, deve depositarsi analoga domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi, alle nuove domande separate e' applicabile l'art. 29 del Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

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