Regio decreto 1354/1941
Art. 110 — Art. 106 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 110. (Art. 106 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Sino a quando non siasi diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, o col R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, o col presente regolamento, le disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1884, n. 2730, e del decreto Ministeriale 8 maggio 1914, riguardanti il funzionamento, nei rapporti col pubblico, dell'Ufficio centrale dei brevetti. In attesa del decreto Ministeriale di cui al precedente articolo 94, restano ferme, per i diritti di segreteria e per le tariffe dei lavori di copiatura e di riproduzione fotografica, le disposizioni attualmente in vigore.
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