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Regio decreto 1354/1941

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/1parte di Regio decreto 1354/1941
Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali, di utilita' e ornamentali Art. 1. (Art. 1 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La domanda di brevetto per modello industriale, di utilita' o ornamentale, di cui al R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, contenente le disposizioni legislative nella materia dei brevetti per modelli industriali, puo' esser fatta tanto da cittadini e sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui, societa', associazioni od enti morali, od anche da piu' individui collettivamente. Se la domanda e' fatta da una societa', da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della societa' o dell'ente.

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