Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1022/1941Art. 90
Regio decreto 1022/1941

Art. 90 — Difensori davanti ai tribunali militari di guerra

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/90parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 90. (Difensori davanti ai tribunali militari di guerra). Ferme, per l'intervento della difesa, le disposizioni dei codici penali militari, il difensore puo' essere scelto: 1° davanti ai tribunali militari territoriali di guerra, oltre che fra gli ufficiali presenti nel luogo dove ha sede il tribunale, anche fra gli avvocati e procuratori esercenti; 2° davanti ai tribunali militari di guerra diversi dai territoriali, soltanto fra gli ufficiali presenti nel luogo in cui il tribunale e' convocato. Il difensore militare non puo' avere grado superiore a quello di capitano; salvo che l'imputato sia un ufficiale superiore, nel qual caso, pero', il difensore deve avere grado inferiore a quello del presidente.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1022/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 89 Art. 91 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.