Regio decreto 1022/1941
Art. 90 — Difensori davanti ai tribunali militari di guerra
Art. 90. (Difensori davanti ai tribunali militari di guerra). Ferme, per l'intervento della difesa, le disposizioni dei codici penali militari, il difensore puo' essere scelto: 1° davanti ai tribunali militari territoriali di guerra, oltre che fra gli ufficiali presenti nel luogo dove ha sede il tribunale, anche fra gli avvocati e procuratori esercenti; 2° davanti ai tribunali militari di guerra diversi dai territoriali, soltanto fra gli ufficiali presenti nel luogo in cui il tribunale e' convocato. Il difensore militare non puo' avere grado superiore a quello di capitano; salvo che l'imputato sia un ufficiale superiore, nel qual caso, pero', il difensore deve avere grado inferiore a quello del presidente.
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