Regio decreto 1022/1941
Art. 87 — Funzioni di presidente e di giudici: ricusazione
Art. 87. (Funzioni di presidente e di giudici: ricusazione). Le funzioni di presidente sono esercitate dall'ufficiale piu' elevato in grado dopo quello che convoca il tribunale. Sono giudici tre ufficiali dei gradi stabiliti secondo le norme generali, a cominciare dai piu' anziani, e un ufficiale giudice relatore del corpo della giustizia militare. Mancando gli ufficiali suindicati, si fa passaggio a quelli del grado immediatamente inferiore, a cominciare dai piu' anziani. La lista dei giudici e' notificata all'imputato, il quale puo' ricusarne uno, a eccezione del presidente, senza obbligo di addurre i motivi. Al giudice ricusato e' immediatamente surrogato un altro dal presidente, per ordine di anzianita'.
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