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Regio decreto 1022/1941

Art. 85 — Luoghi di convocazione

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/85parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 85. (Luoghi di convocazione). I tribunali militari di guerra straordinari non possono essere convocati nei luoghi che sono sede di tribunali militari di guerra ordinari. Se il comandante competente ne ritiene necessaria la convocazione nei luoghi predetti, i tribunali militari di guerra ordinari ne fanno le veci, osservando le norme stabilite per i tribunali straordinari.

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