Regio decreto 1022/1941
Art. 82 — Dipendenza del personale dal comando supremo
Art. 82. (Dipendenza del personale dal comando supremo). Il comandante sapremo, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, dispone l'assegnazione e i trasferimenti dei giudici istruttori, dei magistrati del pubblico ministero e del personale di' cancelleria nei tribunali militari di guerra ordinari.
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