Regio decreto 1022/1941
Art. 72 — Insufficienza del numero degli ufficiali
Art. 72. (Insufficienza del numero degli ufficiali). Nel caso indicato nell'articolo precedente, se il numero degli ufficiali in ciascuna categoria di gradi non e', rispettivamente, maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte anche gli ufficiali del grado medesimo dipendenti dal comando piu' vicino, e cosi', di seguito, dagli altri comandi indicati nell'articolo 65. Qualora ufficiali che abbiano il grado, l'anzianita' e la qualita' richieste non si trovino neppure nei comandi anzidetti o in altri servizi, la estrazione a sorte si fa fra gli ufficiali dello stesso grado dell'imputato, ancorche' meno anziani, e, mancando anche questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. Nei casi preveduti da questo articolo, la estrazione a sorte e' fatta, alla presenza del procuratore militare del Re Imperatore, da un ufficiale generale delegato dal comandante supremo, e si osservano le disposizioni dell'articolo 70.
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