Regio decreto 1022/1941
Art. 57 — Norma generale
Art. 57. (Norma generale). Le disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare del tempo di pace sono estese all'ordinamento giudiziario militare di guerra, in quanto siano applicabili e per quanto tale estensione sia consentita dalle necessita' dei servizi di guerra; ferma l'osservanza delle disposizioni di questo titolo e dei titoli successivi.
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