Regio decreto 1022/1941
Art. 54 — Difesa davanti ai tribunali militari di bordo
Art. 54. (Difesa davanti ai tribunali militari di bordo). Davanti ai tribunali militari di bordo, i difensori possono essere scelti soltanto fra gli ufficiali di marina o di altre forze armate imbarcate a bordo di navi militari presenti sul luogo. Se la nave si trova in un porto o in una rada dello Stato, il difensore puo' essere scelto anche fra gli avvocati o procuratori esercenti. Le norme dei commi precedenti si osservano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 53, in quanto siano applicabili.
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