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Regio decreto 1022/1941

Art. 52 — Consulenza legale presso i comandi militari

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/52parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 52. (Consulenza legale presso i comandi militari). Consulente legale dei comandi militari locali, per qualsiasi parere in materia giudiziaria militare, e' il procuratore militare del Re Imperatore.

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