Regio decreto 1022/1941
Art. 37 — Ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario
Art. 37. (Ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario). Il comandante indicato nel secondo comma dell'articolo 35 incarica un ufficiale di grado inferiore a quello stabilito per il presidente di esercitare le funzioni del pubblico ministero, e un ufficiale inferiore, preferibilmente appartenente al corpo del commissariato militare marittimo, di esercitare le funzioni di segretario nell'istruzione e nel giudizio.
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