Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1022/1941Art. 34
Regio decreto 1022/1941

Art. 34 — Norme per la composizione del tribunale e per l'estrazione a sorte

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/34parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 34. (Norme per la composizione del tribunale e per l'estrazione a sorte). Il presidente e i giudici sono estratti a sorte fra tutti gli ufficiali di marina aventi il grado richiesto dalla legge, che si trovano in servizio a bordo delle Regie navi appartenenti alla forza navale a cui appartiene l'imputato, e presenti sul luogo dove il tribunale deve convocarsi. Se gli ufficiali di marina in servizio a bordo delle navi anzidette, aventi il grado stabilito per la composizione del tribunale, sono in numero uguale a quello rispettivamente richiesto per formarlo, sono chiamati tutti a farne parte. Se gli ufficiali predetti sono in numero minore di quello rispettivamente richiesto dalla legge per ciascun grado, sono chiamati tutti a far parte del tribunale, e alla integrazione di esso si provvede mediante sorteggio fra gli ufficiali di grado corrispondente, appartenenti a tutte le forze navali presenti, e, in difetto, a tutte le forze armate eventualmente imbarcate. Ove non bastino neppure questi ultimi, si puo' discendere a ufficiali del grado immediatamente inferiore, finche' si raggiunga il numero fissato, preferendosi sempre, nello stesso grado, gli ufficiali di marina a quelli delle altre forze armate. Se l'imputato e' ufficiale, non possono in nessun caso essere chiamati a far parte del tribunale piu' di due ufficiali a lui inferiori.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1022/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 33 Art. 35 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.