Regio decreto 1022/1941
Art. 31 — Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere marittimi
Art. 31. (Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere marittimi). Se il fatto, che forma oggetto dell'imputazione, ha carattere marittimo, il presidente e i giudici sono scelti tra gli ufficiali del corpo di stato maggiore.
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