Regio decreto 1022/1941
Art. 29 — Composizione dei tribunali militari di bordo
Art. 29. (Composizione dei tribunali militari di bordo). I tribunali militari di bordo si compongono: 1° di un presidente, capitano di vascello o capitano di fregata; 2° di quattro giudici, di cui due ufficiali superiori e due tenenti di vascello o capitani. In ogni caso, i due giudici ufficiali superiori devono essere meno elevati in grado, o di grado eguale ma meno anziani, del presidente.
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