Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1022/1941Art. 29
Regio decreto 1022/1941

Art. 29 — Composizione dei tribunali militari di bordo

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/29parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 29. (Composizione dei tribunali militari di bordo). I tribunali militari di bordo si compongono: 1° di un presidente, capitano di vascello o capitano di fregata; 2° di quattro giudici, di cui due ufficiali superiori e due tenenti di vascello o capitani. In ogni caso, i due giudici ufficiali superiori devono essere meno elevati in grado, o di grado eguale ma meno anziani, del presidente.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1022/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 28 Art. 30 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.