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Regio decreto 1022/1941

Art. 17 — Giudizio a carico di capitani o di ufficiali superiori

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/17parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 17. (Giudizio a carico di capitani o di ufficiali superiori). Per il giudizio a carico di ufficiali di grado non superiore a colonnello, l'estrazione a sorte, preveduta dall'articolo precedente, e' fatta fra gli ufficiali in servizio, che abbiano il grado richiesto e che risiedano nel territorio del comando, presso cui il tribunale e' costituito; ovvero, se nella circoscrizione di questo comando non si trovano gli ufficiali nel numero e del grado richiesti dalla legge ai fini dell'estrazione a sorte, anche fra quelli residenti nel territorio del comando viciniore. Alla estrazione procede il capo di stato maggiore del comando presso cui il tribunale e' costituito, alla presenza del comandante e del procuratore militare del Re Imperatore del tribunale competente, nei modi stabiliti dal regolamento giudiziario militare.

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