Regio decreto 472/1941
Art. 7 — E' in facolta' del Ministero dell'aeronautica di disporre eccezionalmente, ove vi sia disponibilita' di posti…
Art. 7. E' in facolta' del Ministero dell'aeronautica di disporre eccezionalmente, ove vi sia disponibilita' di posti, straordinarie ammissioni di giovani al secondo anno del corso regolare, prescrivendo all'uopo i titoli di cultura necessari per partecipare ai concorsi relativi ed elevando in corrispondenza il limite superiore di eta' di cui al n. 1) del precedente articolo fino ad un massimo di 23 anni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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