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Regio decreto 472/1941

Art. 30 — Gli allievi della prima e della seconda classe che ripetono l'anno, per essere stati rimandati agli esami, so…

ELI /it/regio-decreto/1941/03/25/472/art/30parte di Regio decreto 472/1941
Art. 30. Gli allievi della prima e della seconda classe che ripetono l'anno, per essere stati rimandati agli esami, sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalita' stabilite per gli allievi del 3° anno del corso regolare. Qualunque beneficio di esenzione decade per quell'anno.

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