Regio decreto 472/1941
Art. 24 — Tutti gli allievi dei tre anni sono obbligati al pagamento delle spese generali in rate trimestrali anticipat…
Art. 24. Tutti gli allievi dei tre anni sono obbligati al pagamento delle spese generali in rate trimestrali anticipate di L. 250 ognuna. Con tale somma l'Amministrazione dell'Accademia provvede alla manutenzione del corredo e della biancheria e ad acquistare oggetti di cancelleria e disegno, nonche' a quanto occorre per la pulizia generale e servizio sanitario (escluse le specialita') ed a far fronte alle spese collettive. Gli allievi che per motivi di salute rimarranno assenti dall'Istituto per un periodo superiore ai 30 giorni avranno bonificata meta' della quota per spese generali in ragione del tempo trascorso fuori dell'Istituto dopo il 30° giorno. Gli allievi inviati in licenza straordinaria, sol quando per ragioni eccezionali dovranno essere sospesi i corsi dell'Istituto, non dovranno versare all'Accademia l'aliquota delle spese generali per il tempo non trascorso in Accademia. L'accredito e' computato per un mese intero, considerandosi compiuto il mese iniziato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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