Regio decreto 472/1941
Art. 21 — Nel regolamento interno sono stabilite speciali norme circa e spese di corredo nei riguardi degli allievi app…
Art. 21. Nel regolamento interno sono stabilite speciali norme circa e spese di corredo nei riguardi degli allievi appartenenti al 1°, al 2° od al 3° anno, che lasciano per qualsiasi ragione l'Accademia. Detti allievi potranno, all'atto di lasciare l'Istituto, portare con se' il corredo, purche' la famiglia versi al Coniando dell'Accademia la differenza fra il costo effettivo di detto corredo in base alla tabella dei prezzi dell'epoca in cui il corredo venne fornito all'allievo e la somma gia' versata. Se la famiglia non desidera versare tale differenza, l'allievo potra' portare con se' una parte del corredo fino a coprire il valore complessivo della somma gia' pagata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.