Regio decreto 472/1941
Art. 18 — Gli allievi dei corsi regolari sono tenuti nella Regia Accademia aeronautica come convittori
Art. 18. Gli allievi dei corsi regolari sono tenuti nella Regia Accademia aeronautica come convittori. Essi, o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere direttamente all'Amministrazione della Regia Accademia aeronautica quanto segue: a) spese per il primo corredo; b) rette annuali (per il solo 3° anno); c) spese generali; d) spese straordinarie. Per facilitare le famiglie degli allievi nei pagamenti dovuti, sempre quando i corsi abbiano la durata normale di 9 mesi, le spese fisse sono frazionate nel modo seguente: a) spese primo corredo: prima rata all'atto dell'ammissione dell'allievo in Accademia; seconda rata al 31 gennaio successivo; b) spese generali: prima rata al 1° ottobre; seconda rata al 1° gennaio successivo; terza rata al 1° aprile successivo; c) spese retta: prima rata al 1° ottobre; seconda rata al 1° gennaio successivo; terza rata al 1° aprile successivo. Se i corsi hanno la durata minore, i termini di pagamento saranno adeguatamente anticipati. Agli allievi del 3° corso, che a norma dell'art. 5 sono qualificati aspiranti ufficiali, l'ufficio amministrativo sugli assegni dovuti, pratichera' una ritenuta mensile di entita' tale da coprire le spese di retta, spese generali e straordinarie che gli aspiranti devono all'Amministrazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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