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Regio decreto 472/1941

Art. 14 — Gli allievi riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non piu' in possesso dei requisiti fis…

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Art. 14. Gli allievi riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non piu' in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il Conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purche', su proposta del Comando della Regia Accademia, il Ministero dell'aeronautica li ritenga - con suo giudizio insindacabile - per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, piu' le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi. Ottenuta l'idoneita' in tutti gli esami del 3° anno, gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

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