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Regio decreto 472/1941

Art. 11 — Le sessioni di esami sono due

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Art. 11. Le sessioni di esami sono due. Il Ministero dell'aeronautica, su proposta del Comando della Regia Accademia aeronautica, stabilisce le epoche in cui dovranno aver luogo dette sessioni. Il Ministero dell'aeronautica avvalendosi della facolta' di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, puo' concedere, sempre che lo ritenga opportuno, una terza sessione di esami per quegli allievi che non abbiano potuto partecipare ad una delle sessioni precedenti per motivi di salute, purche' tale sessione abbia luogo non oltre la fine del primo mese del nuovo anno scolastico.

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