Regio decreto 2024/1940
Art. 9 — Le Unita' e formazioni della C
Art. 9. Le Unita' e formazioni della C. R. I. si dividono in mobili e territoriali. Sono considerate Unita' mobili: a) i posti di soccorso ferroviari e portuali impiantati in zona dell'esercito operante; b) i treni ospedale; c) le navi ospedale; d) le ambulanze lagunari, le ambulanze e gli ospedali attendati; e) i depositi di personale per unita' mobili; f) i depositi di materiale per unita' mobili; g) in generale, le unita' funzionanti in zona dell'esercito operante. Sono unita' territoriali: a) gli ospedali territoriali; b) le formazioni di Protezione Sanitaria Antiaerea; c) i posti di soccorso ferroviari e portuali impiantati in territorio; d) i depositi di personale per unita' territoriali; e) autoparchi ed officine; f) i depositi di materiale per unita' territoriali.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2024/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.