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Regio decreto 2024/1940

Art. 66 — Il Consiglio di Amministrazione in via normale, preleva i fondi occorrenti con apposite richieste, dal Delega…

ELI /it/regio-decreto/1940/12/30/2024/art/66parte di Regio decreto 2024/1940
Art. 66. Il Consiglio di Amministrazione in via normale, preleva i fondi occorrenti con apposite richieste, dal Delegato presso l'Esercito operante se lo stabilimento si trova nella zona delle Intendenze, e dal Presidente Generale dell'Associazione se lo stabilimento funziona nella zona territoriale. Altrettanto fa per qualsiasi bisogno di materiale. Il Consiglio d'amministrazione associa la propria responsabilita' a quella del Direttore per tutto il materiale ricevuto in caricamento, nonche' pei fondi ricevuti in contanti. Per ogni deliberazione del Consiglio d'Amministrazione o per qualunque fatto che interessa l'Amministrazione e la contabilita', come per le disposizioni emanate dal Direttore in materia amministrativa, viene dal Commissario o dal Contabile, segretario del Consiglio, esteso analogo verbale sul Registro degli atti amministrativi (Mod. 542). Ogni singolo atto amministrativo porta la firma di tutti i componenti del Consiglio.

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