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Regio decreto 2024/1940

Art. 63 — Le tumulazioni di salme in zona di operazioni si debbono in massima fare nei Cimiteri a norma delle prescrizi…

ELI /it/regio-decreto/1940/12/30/2024/art/63parte di Regio decreto 2024/1940
Art. 63. Le tumulazioni di salme in zona di operazioni si debbono in massima fare nei Cimiteri a norma delle prescrizioni vigenti. Quando non esistano Cimiteri i cadaveri sono posti possibilmente in casse e sepolti in luoghi appartati con tali contrassegni che valgano alla loro ricognizione anche dono trascorso qualche tempo. Le tumulazioni, precedute sempre dalla ricognizione della realta' della morte e della identita' personale del defunto, devono essere sorvegliate, per quanto e' possibile da un officiale medico. In zona territoriale il trasporto dei cadaveri deve essere eseguito secondo le norme prescritte dall'autorita' locale, osservando il regolamento di polizia mortuaria.

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