Regio decreto 2024/1940
Art. 6 — Per delegazione del Presidente Generale dell'Associazione, all'atto della mobilitazione i Presidenti dei Comi…
Art. 6. Per delegazione del Presidente Generale dell'Associazione, all'atto della mobilitazione i Presidenti dei Comitati Centri di Mobilitazione, o coloro che legalmente li sostituiscono, assumono, ognuno per la propria Circoscrizione, la rappresentanza del Presidente Generale, verso cui sono responsabili del funzionamento del Centro e dei Comitati, Sottocomitati e Delegazioni dipendenti.
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