Regio decreto 2024/1940
Art. 38 — Ai sensi dell'articolo 5 le Autorita' militari richiedono ed il Presidente dell'Associazione ordina la mobili…
Art. 38. Ai sensi dell'articolo 5 le Autorita' militari richiedono ed il Presidente dell'Associazione ordina la mobilitazione delle Unita' e dei servizi della Croce Rossa. Il Presidente del Comitato Centro di mobilitazione, appena ricevuto l'ordine di mobilitazione, disporra' presso il Comitato della propria circoscrizione che tutto il personale iscritto nel proprio Centro ed assegnato alle varie Unita' e servizi, fin dal tempo di pace, sia sottoposto a visita medica. La visita sara' eseguita da un ufficiale medico della Croce Rossa di grado superiore al personale da visitarsi. Per ogni visitato sara' riempito e firmato il modulo (n. 184 C. R. I.) che conterra' la dichiarazione dell'esito della visita. Tale dichiarazione, oltre l'esplicita indicazione della idoneita' o della non idoneita' al completo servizio, dovra' contenere quella di qualsiasi malattia o difetto, anche se compatibile con i servizi da prestarsi; in ogni caso dovranno specificarsi i motivi della non assunzione in servizio. In caso di dubbio o di opposizione saranno applicate le disposizioni del R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484.
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