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Regio decreto 2024/1940

Art. 32 — Ad alcune formazioni sanitarie dell'Associazione, per disposizione del Presidente e d'accordo colle competent…

ELI /it/regio-decreto/1940/12/30/2024/art/32parte di Regio decreto 2024/1940
Art. 32. Ad alcune formazioni sanitarie dell'Associazione, per disposizione del Presidente e d'accordo colle competenti Autorita' Militari, possono esser assegnate delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa. Nessuna competenza spetta alle medesime, ma, a termini del Regolamento per le Infermiere Volontarie, l'Amministrazione fornisce loro: a) le spese di viaggio; b) le spese di alloggio qualora non potessero alloggiare nello Stabilimento; c) le spese di vitto. Nei riguardi personali, per i viaggi, il vitto e l'alloggio, il loro trattamento sara' equiparato a quello degli ufficiali subalterni. Ad esse e' affidata, l'assistenza diretta degli ammalati alle dipendenze del Capo Reparto. Oltre che al servizio di corsia potranno anche essere addette alla camera d'operazione o di medicazione, con le mansioni proprie dell'infermiere addetto a tali servizi. Possono eventualmente disimpegnare funzioni pari a quelle dell'aiutante di sanita', come pure possono essere addette alla sorveglianza della cucina, della dispensa, della biancheria, ecc. Alle Infermiere volontarie non puo' essere data la direzione di alcun servizio, e secondo le incombenze loro affidate, esse dipendono, oltre che dal Direttore, dall'Ufficiale di guardia o dall'Ufficiale preposto al ramo di servizio cui sono assegnate. Tutti devono usare modi rispettosi verso le Infermiere volontarie; l'inosservanza, di questa prescrizione sara' disciplinarmente punita.

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