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Regio decreto 2024/1940

Art. 25 — Il numero degli Ufficiali, sia medici che Commissari, destinati a servizi ispettivi, viene stabilito dal Pres…

ELI /it/regio-decreto/1940/12/30/2024/art/25parte di Regio decreto 2024/1940
Art. 25. Il numero degli Ufficiali, sia medici che Commissari, destinati a servizi ispettivi, viene stabilito dal Presidente Generale, in conformita' degli organici del personale mobilitabile della Croce Rossa, determinati dal Ministero della Guerra. Gli Ufficiali Medici ispettori sono destinati a vigilare ed a riferire alle superiori Autorita' dalle quali immediatamente dipendono, su quanto riflette il funzionamento interno, igienico, sanitario delle Unita' dei servizi e delle formazioni della Croce Rossa. Sono considerati anche come autorita' tecniche consulenti in riguardo al trattamento dei feriti e dei malati e quindi, ove ne fossero richiesti, devono prestarsi a consulti ed a visite collegiali. In via eccezionale puo' essere affidata ad un Ispettore la Direzione di una Unita' sanitaria, specie quando questa, per numero di ricoverati, acquisti notevole importanza. Gli Ufficiali Commissari ispettori sono incaricati di vigilare, controllare e riferire alle superiori autorita', dalle quali dipendono, sull'andamento della gestione economica, sul materiale e sul personale delle unita', servizi e formazioni della Croce Rossa. Essi possono ricevere particolari incarichi, specie in riguardo al rifornimento degli stabilimenti sanitari dell'Associazione. Gli Ufficiali destinati a servizi ispettivi possono essere coadiuvati da Ufficiali inferiori.

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