Regio decreto 2024/1940
Art. 11 — Le Unita' Sanitarie della Croce Rossa sono costituite, in linea generale, secondo le analoghe formazioni dell…
Art. 11. Le Unita' Sanitarie della Croce Rossa sono costituite, in linea generale, secondo le analoghe formazioni dell'Esercito e quindi funzionano, per quanto e' possibile, a seconda delle disposizioni del Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale e dell'istruzione sul servizio di sanita' in guerra e, per quanto riguarda i treni ospedali ed i trasporti per via acquea, a seconda delle disposizioni del Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei malati e feriti in guerra.
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