Regio decreto 1955/1940
Art. 54 — Sugli utili netti accertati in bilancio e' prelevato anzitutto il 10 per cento per destinarlo alla formazione…
Art. 54. Sugli utili netti accertati in bilancio e' prelevato anzitutto il 10 per cento per destinarlo alla formazione del fondo di riserva; quindi si distribuisce agli Enti partecipanti un interesse non superiore al 5 per cento sul capitale versato. Sugli utili netti residuali sono prelevate, secondo le deliberazioni dell'assemblea, una quota di utili a favore del Consiglio di amministrazione ed una quota a favore di un fonti di previdenza e premi pel personale dell'Istituto. Su gli ulteriori utili e' fatto un prelevamento pari a un quarto per la costituzione di uno speciale fondo di riserva. La rimanente parte, salvo le deliberazioni dell'assemblea per una maggiore assegnazione al fondo di riserva sopra indicato, sara' distribuita in aumento dell'interesse corrisposto al capitale sociale.
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