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Regio decreto 1955/1940

Art. 49 — Un Collegio dei sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art

ELI /it/regio-decreto/1940/11/25/1955/art/49parte di Regio decreto 1955/1940
Art. 49. Un Collegio dei sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio. I sindaci sono tre effettivi e due supplenti. Un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati, annualmente, dal Comitato dei Ministri, ai sensi del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400. Gli altri componenti il Collegio sindacale sono nominati, annualmente, dall'assemblea dei soci.

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