Regio decreto 1411/1940
Art. 15 — Art
Art. 15. Art. 137, comma terzo, quarto e quinto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I brevetti per disegni e modelli di fabbrica, per i quali al momento dell'entrata in vigore di questo decreto non sia ancora trascorso il periodo di due anni, beneficiano del maggior termine di durata concesso dall'art. 9, purche' entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto sia pagata la tassa di concessione, nel suo ammontare integrale. Nei casi di cessione di brevetti, il prolungamento del brevetto va a profitto del cessionario, salvo patto in contrario. Nel caso di concessioni o di licenze, che si protraggano fino alla scadenza del termine fissato dalla legge anteriore per la durata del brevetto, il concessionario o licenziatario, salvo patto in contrario, potra' continuare, mediante compenso, nell'esercizio dei diritti concessigli. Se le parti non si accordano circa l'ammontare del compenso, questo sara' fissato da un Collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del domicilio del concessionario o licenziatario e, se questi non ha domicilio nel territorio dello Stato, dal Presidente del Tribunale di Roma.
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Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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