Regio decreto 1741/1940
Art. 95 — Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento
Art. 95. (Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento). Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena e' diminuita da un sesto a un terzo.
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