Regio decreto 1741/1940
Art. 89 — Omessa custodia di cose requisite
Art. 89. (Omessa custodia di cose requisite). Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, e' punito con L'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200 a lire 1000. Per casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti suindicati.
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