Regio decreto 1741/1940
Art. 84 — Decisioni dei Comitati
Art. 84. (Decisioni dei Comitati). Per le decisioni dei Comitati si applicano, per quanto e' possibile, le disposizioni del codice di procedura civile relative alla deliberazione e alla forma della sentenza, salve le disposizioni degli articoli seguenti. Il Comitato centrale decide con l'intervento del presidente, o del vice presidente, e di sei membri, dei quali tre magistrati. Gli altri tre membri sono chiamati, di volta in volta con determinazione non motivata e insindacabile del presidente, a far parte del Collegio giudicante, avuto riguardo, per quanto e' possibile, alla natura delle singole controversie. I Comitati territoriali decidono con l'intervento del presidente, o del vice presidente, e di quattro membri, dei quali due magistrati. Gli altri due membri sono chiamati, di volta in volta, con determinazione non motivata e insindacabile del presidente, a far parte del collegio giudicante, avuto riguardo, per quanto possibile, alla natura delle singole controversie. La decisione statuisce, quando ne sia il caso, anche sulle spese, comprese quelle degli atti istruttori. Essa e' notificata, a cura della segreteria, all'Amministrazione e al ricorrente.
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