Regio decreto 1741/1940
Art. 8 — Cose immobili
Art. 8. (Cose immobili). Gli immobili possono essere requisiti solo in uso. La requisizione comprende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione: 1° cose immobili che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito; 2° le cose indicate nell'art. 414 del codice civile. Le cose indicate nell'art. 413 del codice civile e i mobili, che si trovano nell'immobile requisito, sono compresi nella requisizione, solo quando ne sia stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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