Regio decreto 1741/1940
Art. 74 — Spese per il ripristino
Art. 74. (Spese per il ripristino). Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se l'amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facolta' di eseguire direttamente le opere neccessarie ovvero di corrisponderne l'importo all'avente diritto.
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