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Regio decreto 1741/1940

Art. 71 — Miglioria con alterazione del bene

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/71parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 71. (Miglioria con alterazione del bene). Quando le nuove opere abbiano alterato la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'Amministrazione che vi ha proceduto, qualora non intenda provvedere al ripristino, invita l'avente diritto a dichiarare, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, se intende ricevere la cosa nello stato in cui si trova, pagando la somma minore tra quella che l'Amministrazione dichiara di aver speso e quella che la stessa Amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto. Se l'interessato, nel termine suindicato, non dichiara di voler corrispondere la somma determinata dall'Amministrazione a norma del comma precedente, il Ministro per le finanze, entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato nell'invito predetto, puo' disporre, con suo decreto, che la cosa passi in proprieta' dello Stato, dietro pagamento di una indennita' corrispondente al valore che essa aveva al momento della requisizione. Con lo stesso decreto e' determinata anche l'indennita'. La presentazione del ricorso al Comitato giurisdizionale, quando esso abbia per oggetto la determinazione dello stato di fatto della cosa requisita e le sue conseguenze patrimoniali, ha l'effetto di sospendere, dalla sua data, il termine stabilito dal primo comma per la dichiarazione da parte dell'avente diritto. Se l'oggetto del ricorso e' limitato alla determinazione della misura della somma da corrispondere all'Amministrazione, il ricorrente e' tenuto a ricevere la cosa, pagando la somma determinata dal comitato giurisdizionale.

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