Regio decreto 1741/1940
Art. 69 — Processo verbale di riconsegna
Art. 69. (Processo verbale di riconsegna). All'atto in cui, cessando l'occupazione, l'immobile, l'azienda o lo stabilimento debba essere riconsegnato, compila, a cura degli organi tecnici competenti, un nuovo processo verbale, con la scorta di quello redatto all'atto dell'occupazione, facendo menzione delle variazioni avvenute, durante l'occupazione, nello stato di consistenza dell'immobile, azienda o stabilimento, per effetto di deterioramenti, spostamenti o per qualsiasi altra modificazione dipendente dall'occupazione. Dal processo verbale devono risultare tutti gli elementi atti a dirimere le questioni gia' sorte o che potessero sorgere con l'interessato, nei riguardi dell'occupazione, specialmente in merito alla determinazione dell'eventuale compenso da corrispondersi per qualsivoglia motivo.
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